Oggi i Socialisti e Democratici hanno guidato una maggioranza per l’adozione della legge sull’industria a zero emissioni nette nel corso dell’assemblea plenaria del Parlamento europeo. I S&D hanno convinto l’assemblea della necessità di un elenco più ampio di tecnologie a zero emissioni nette rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione europea. Una vittoria importante per il Gruppo dei S&D è quella di dare agli Stati membri la libertà di decidere autonomamente quali tecnologie di questo elenco sono strategiche senza che ciò sia soggetto all’approvazione della Commissione europea o di altri soggetti. Questo approccio darà impulso alle attività di ricerca e sviluppo industriale e consentirà di accelerare le procedure di autorizzazione e i finanziamenti nell’ambito della recente creazione di STEP, la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa che comprende fondi inutilizzati provenienti da diversi fondi e strumenti dell’UE. L’adozione della legge sull’industria a zero emissioni nette fa compiere all’Europa a un grande passo avanti verso la reindustrializzazione dell’UE senza emissioni di carbonio e la creazione di posti di lavoro altamente retribuiti, in linea con le nostre promesse di rendere il Green Deal una realtà che protegge il pianeta e funziona sia per i cittadini che per le imprese. 

Tsvetelina Penkova, negoziatrice S&D per la legge sull’industria a zero emissioni, ha dichiarato: 

“Nella plenaria del Parlamento europeo di oggi abbiamo strappato un buon accordo. Esso prevede che gli Stati membri possano attingere a diversi mezzi di finanziamento per creare nuovi siti produttivi a tecnologia zero. Ciò è molto diverso dalla proposta originaria della Commissione, infatti con l’unico sostegno degli aiuti di Stato, solo un piccolo numero di grandi paesi sarebbe stato in grado di aprire nuovi siti. Abbiamo fatto in modo che gli Stati membri possano avere accesso ai fondi non utilizzati dei diversi programmi e strumenti dell’UE nell’ambito di STEP, nonché ai proventi del sistema nazionale di scambio di quote di emissione ETS. In questo modo, anche i paesi più piccoli sono in grado di aprire nuovi siti produttivi e creare posti di lavoro di qualità.”

“Con l’introduzione del nuovo articolo 3a, abbiamo ampliato l’elenco delle tecnologie a zero emissioni nette. Questo include un riferimento alle tecnologie nucleari. Tuttavia, ciò riguarda solo l’uso delle tecnologie nucleari per lo sviluppo di reattori a fusione, reattori a piccoli moduli e apparecchiature mediche per la lotta contro il cancro. 

“Il prossimo passo è l’avvio dei negoziati triloghi. Con il nostro mandato, saremo in grado di garantire che l’Europa possa essere all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, rimanendo al contempo una forza trainante nella riduzione delle emissioni di carbonio.”

Nota ai redattori: 

Articolo 3a (nuovo) introdotto dal Gruppo S&D e che amplia l’elenco delle tecnologie a zero emissioni rispetto a quanto proposto inizialmente dalla Commissione europea: 

1.           Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono: 

a.           le tecnologie utilizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001; 

b.           le tecnologie energetiche di fissione e fusione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare; 

c.           le tecnologie di stoccaggio dell’energia;

d.           le tecnologie di rimozione, cattura, trasporto, iniezione, stoccaggio e utilizzo del biossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O); 

e.           le tecnologie per le infrastrutture di trasporto dell’idrogeno (H2); 

f.           le tecnologie degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile; 

g.           le tecnologie di propulsione elettrica, a idrogeno (H2), con combustibili alternativi sostenibili quali definiti nel regolamento (UE) .../... (GU: inserire un riferimento al regolamento sui combustibili per uso marittimo sostenibili 2021/0210(COD)) ed eolica per i trasporti;(GU per includere il riferimento ai carburanti marittimi sostenibili |Regolamento 2021/0210(COD)), e alle tecnologie di propulsione eolica per i trasporti;

h. le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti;  

i.            le tecnologie di produzione e per le infrastrutture di rifornimento di idrogeno (H2), combustibili alternativi sostenibili quali definiti nel regolamento (UE) .../... (GU: inserire un riferimento a ... [ReFuelEU Aviation 2021/0205(COD)] e biometano (CH4); 

j.            le tecnologie di pompe di calore; 

k.           le tecnologie efficienti dal punto di vista energetico;  

l.            le tecnologie di distribuzione dell’energia termica e di rete elettrica; (proposta CE) 

m.         le tecnologie di gestione dell’energia; 

n.           le tecnologie per i processi industriali e l’elettrificazione ad alta efficienza per le industrie ad alta intensità di energia e di carbonio; 

o.           le tecnologie di produzione di biomateriali, comprese le tecnologie di produzione di sostanze chimiche a base biologica; 

p. le tecnologie di riciclaggio. 

2.           Entro sei mesi dal termine per la notifica di ciascun piano nazionale per l’energia e il clima a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 ed entro sei mesi dal termine per la presentazione di ciascun aggiornamento dei piani nazionali per l’energia e il clima a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, la Commissione valuta l’elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può proporre atti delegati per modificare tale elenco al fine di garantire che esso rifletta le esigenze tecnologiche derivanti dai piani nazionali per l’energia e il clima degli Stati membri.

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